Il settore agricolo italiano si trova di fronte a una svolta normativa di grande rilievo: con il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) del 13 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2026, vengono ridefinite in modo sostanziale le regole per accedere agli esoneri contributivi INPS riconosciuti alle imprese agricole colpite da eventi climatici e calamità eccezionali.
La principale novità consiste nel fatto che tali esoneri, da questa data, non rientrano più nell’ambito del regime di aiuti di Stato SA.49425, ma vengono ricondotti al regime europeo “de minimis”, con riferimento al Regolamento UE n. 1408/2013 e al suo recente aggiornamento operato dal Regolamento UE 2024/3118. Una modifica apparentemente tecnica, ma che produce effetti concreti e immediati su migliaia di imprese agricole italiane.
Il contesto: cosa sono gli esoneri contributivi per eventi calamitosi
Il sistema degli esoneri contributivi in agricoltura ha una lunga storia nel panorama della normativa italiana a sostegno del settore primario. Quando un’area geografica viene colpita da eventi climatici o calamitosi di carattere eccezionale – come gelate tardive, siccità prolungate, grandine distruttiva, alluvioni, nevicate straordinarie – il Ministero dell’Agricoltura può dichiarare lo stato di eccezionale avversità con apposito decreto dichiaratorio. Sulla base di tale decreto, le imprese agricole colpite possono chiedere all’INPS di essere esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle aziende danneggiate.
Questo strumento ha rappresentato negli anni un supporto fondamentale per la liquidità delle aziende agricole danneggiate, consentendo loro di non dover sostenere il costo del lavoro nei periodi immediatamente successivi all’evento calamitoso, quando i ricavi si azzerano ma le spese fisse rimangono.
Il vecchio regime SA.49425 e la svolta del Decreto 13 marzo 2026
Fino all’entrata in vigore del Decreto 13 marzo 2026, gli esoneri contributivi erano concessi nel quadro del regime di aiuti di Stato SA.49425, approvato dalla Commissione Europea come misura compatibile con il mercato interno. Questo regime, tuttavia, non è più applicabile alle domande tardive o riesaminate a partire dalla data di pubblicazione del nuovo decreto, in quanto il quadro normativo europeo di riferimento è cambiato.
Il Decreto 13 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2026 con il numero 26A01395, sostituisce integralmente il precedente regime, introducendo il sistema de minimis come unico quadro di riferimento per la concessione degli esoneri contributivi.
Il nuovo regime de minimis: il Regolamento UE n. 1408/2013 aggiornato
Il regime de minimis è uno strumento fondamentale del diritto europeo degli aiuti di Stato. In base a questo regime, gli aiuti pubblici di importo ridotto – considerati privi di effetti significativi sulla concorrenza e sul commercio intracomunitario – possono essere concessi senza necessità di previa notifica e autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Per il settore agricolo, il de minimis è disciplinato dal Regolamento UE n. 1408/2013, aggiornato dal Regolamento UE 2024/3118. Quest’ultimo ha introdotto un cambiamento cruciale: la soglia massima di aiuto per impresa nel settore agricolo è stata portata da 25.000 euro a 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Un raddoppio che amplia significativamente lo spazio di manovra per il sostegno alle imprese agricole colpite da calamità.
Il meccanismo del de minimis in sintesi
- Ogni impresa agricola può ricevere nell’arco di tre esercizi finanziari consecutivi un massimo di 50.000 euro di aiuti de minimis (il vecchio limite era 25.000 euro)
- Tale limite è cumulativo: si somma con tutti gli altri aiuti de minimis ricevuti dall’impresa nello stesso periodo
- L’INPS è tenuto a verificare il rispetto del massimale de minimis prima di concedere ogni esonero contributivo
- Le imprese devono dichiarare gli aiuti de minimis già ricevuti in sede di domanda
Chi è interessato dal nuovo decreto
Il Decreto 13 marzo 2026 riguarda tutte le imprese agricole che operano in zone che hanno ricevuto un decreto di stato di eccezionale avversità dal Ministero dell’Agricoltura, che abbiano richiesto o intendano richiedere esoneri contributivi INPS per eventi climatici o calamitosi, e che abbiano presentato domande tardive o siano in fase di riesame di domande riferite a eventi precedenti. Le categorie di imprese maggiormente interessate includono aziende cerealicole e ortofrutticole, vigneti e oliveti colpiti da gelate o grandine, allevamenti zootecnici danneggiati da alluvioni, serre e impianti protetti colpiti da eventi atmosferici violenti.
Il ruolo dell’INPS: le nuove verifiche obbligatorie sul de minimis
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo decreto riguarda il rafforzamento del ruolo dell’INPS. A partire dal 2026, l’Istituto è tenuto a effettuare verifiche puntuali sul rispetto del limite de minimis per ogni singola impresa richiedente, prima di procedere all’approvazione dell’esonero contributivo. Le imprese devono fornire una dichiarazione completa e aggiornata di tutti gli aiuti de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti. L’INPS verificherà tali dichiarazioni attraverso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. In caso di superamento del massimale, l’esonero contributivo sarà concesso solo parzialmente, nella misura necessaria a non eccedere il limite de minimis residuo spettante all’impresa.
L’impatto del raddoppio della soglia: da 25.000 a 50.000 euro
Il Regolamento UE 2024/3118 ha raddoppiato la soglia de minimis per il settore agricolo, portandola da 25.000 a 50.000 euro per impresa nel triennio. Questa modifica è particolarmente significativa per le aziende agricole di medie dimensioni, che in passato si trovavano spesso a raggiungere il precedente massimale in tempi relativamente brevi, soprattutto se colpite da più eventi calamitosi nel corso di tre anni. Con la nuova soglia, lo spazio di manovra si amplia considerevolmente, consentendo alle imprese di accedere a un volume maggiore di esoneri contributivi senza dover rinunciare ad altri aiuti de minimis disponibili.
Implicazioni pratiche per le imprese agricole
1. Monitoraggio del plafond de minimis
Le aziende agricole devono tenere un registro aggiornato di tutti gli aiuti de minimis ricevuti negli ultimi tre anni. Chi ha già ricevuto significativi aiuti de minimis da altre fonti (bandi regionali, agevolazioni ISMEA, ecc.) potrebbe trovarsi con un margine ridotto per l’esonero contributivo.
2. Dichiarazione obbligatoria in sede di domanda
In sede di presentazione della domanda all’INPS, l’impresa deve allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi l’ammontare degli aiuti de minimis ricevuti nei tre esercizi fiscali precedenti, specificando per ciascuno: l’ente concedente, la tipologia di aiuto e l’importo ricevuto.
3. Cumulabilità con altri aiuti de minimis
Gli esoneri contributivi concessi ai sensi del Decreto 13 marzo 2026 si cumulano con tutti gli altri aiuti de minimis ricevuti dall’impresa. È quindi necessario calcolare con attenzione il plafond residuo prima di richiedere l’esonero, eventualmente privilegiando gli strumenti che offrono le agevolazioni più elevate.
Cosa fare subito: i consigli pratici per le imprese agricole
- Contattare il proprio consulente del lavoro o commercialista per una verifica del plafond de minimis residuo, mappando tutti gli aiuti de minimis ricevuti negli ultimi tre anni
- Verificare la propria posizione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per avere un quadro aggiornato degli aiuti già registrati
- Conservare tutta la documentazione relativa agli aiuti de minimis ricevuti (provvedimenti di concessione, importi, date)
- Pianificare le richieste future di aiuti in modo da ottimizzare l’utilizzo del plafond de minimis disponibile
- In caso di domande pendenti, verificare con il patronato o il CAF come il nuovo decreto incide sulla propria situazione specifica
Conclusioni: una riforma necessaria nell’era del cambiamento climatico
Il Decreto 13 marzo 2026 arriva in un momento in cui il settore agricolo italiano è sempre più esposto agli impatti del cambiamento climatico. Secondo i dati Ismea, nell’ultimo quinquennio le perdite della produzione agricola italiana causate da eventi calamitosi hanno superato i 2 miliardi di euro annui. Gli esoneri contributivi rappresentano quindi uno strumento di primo soccorso essenziale per la sopravvivenza delle imprese colpite.
La riforma introdotta dal Decreto 13 marzo, pur tecnicamente complessa, va nella direzione giusta: allinea il sistema italiano agli standard europei aggiornati, amplia la soglia de minimis disponibile per il settore agricolo da 25.000 a 50.000 euro e introduce maggior trasparenza nel processo di concessione degli aiuti. Le imprese che si preparano in anticipo, monitorando il proprio plafond de minimis e costruendo una relazione strutturata con i propri consulenti, saranno quelle meglio posizionate per accedere rapidamente agli esoneri quando ne avranno bisogno.
